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Adempimenti Fiscali in Italia
Per evitare la duplicazione della tassazione sui medesimi redditi
occorre far riferimento agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni.
Il sistema tributario italiano è contraddistinto da un principio di carattere
generale, "world wide taxation", ossia la persona fisica residente in Italia
(per il concetto di residenza fiscale, si veda articolo 2, commi 2 e 2-bis del Tuir) deve
tassare i propri redditi in Italia, anche se prodotti all’estero (articolo 3, comma1, Tuir), fatte
salve le eventuali convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni che lo Stato italiano ha
stipulato con circa sessanta Paesi esteri.
Nel caso in cui un contribuente possegga uno o più immobili o terreni all’estero, occorre individuare
lo Stato ove ricadrà l’imposizione: lo Stato di residenza del possessore o lo Stato di ubicazione del cespite.
Quindi, è necessario fare riferimento agli accordi bilaterali sottoscritti dagli Stati onde evitare
la duplicazione della tassazione sui medesimi redditi.
Le convezioni vengono stipulate sulla base del "Modello Ocse", al quale, comunque, vengono apportate
le modifiche derivanti dall’accordo intercorso tra le parti.
L’articolo 6 del modello statuisce che: "i redditi derivanti da beni immobili...sono imponibili nello
Stato contraente in cui detti beni sono situati"; vale, pertanto, il principio della "tassazione
in base al luogo di ubicazione dei beni".
Anche se il citato articolo 6 si limita a disporre la tassazione del reddito degli immobili nello
Stato in cui gli stessi sono ubicati, non esclude di fatto anche la tassazione nel luogo di
residenza del possessore se diverso da quello di ubicazione. In tal senso anche il Ministero
delle Finanze che, con risoluzione n. 59/E del 31/03/99, ha affermato: "è da considerare
che, anche in base alle norme convenzionali, i redditi possono subire una doppia imposizione.
Basti pensare ai redditi di immobili per i quali è prevista l’imponibilità sia nel paese
ove l’immobile è situato, sia nel paese di residenza del beneficiario del reddito".
Quindi, per verificare se sussiste il presupposto della tassazione in Italia, occorre fare
riferimento alla norma interna e verificare altresì, se gli immobili sono detenuti
nell’esercizio di attività commerciali o meno.
Immobili detenuti nell’esercizio di attività commerciali
Se l’immobile situato all’estero è detenuto nell’esercizio di attività commerciali, trova
applicazione l’articolo 90, comma 1, del Tuir e, quindi, i costi e i proventi relativi
all’immobile concorreranno a formare il reddito di impresa imponibile.
Tuttavia, se si tratta di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa, né beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa, concorreranno
a formare il reddito di impresa nell’ammontare determinato in base
all’articolo 70. Restano, in tal caso, indeducibili le spese e gli altri componenti
negativi relativi a tale immobile.
Immobili detenuti al di fuori di imprese commerciali
Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali, per i beni non relativi
ad attività commerciali eventualmente non esercitate, che detengono immobili situati
all’estero, determinano il reddito prodotto da tali cespiti secondo i principi
stabiliti dall’articolo 67, comma 1, lettera f), del Tuir che rubrica i "redditi diversi"; le
modalità di tassazione sono contemplate, invece, dall’articolo 70, comma 2, Tuir.
Dal tenore della norma succitata occorre verificare se gli immobili sono produttivi di reddito o meno.
Immobili non produttivi di reddito
Per gli immobili non produttivi di reddito (ad esempio, perché non locato e non assoggettato
a tassazione nello Stato estero), nessun reddito deve essere dichiarato a condizione, però, che
il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Immobili produttivi di reddito
Bisogna distinguere tre ipotesi:
- se l’immobile è a disposizione, quindi non locato, è soggetto a tassazione nello Stato
estero mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari, nel modello
Unico si deve indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto
delle spese eventualmente riconosciute in detto Stato. Spetta il credito di imposta secondo
i criteri definiti dall’articolo 165 del Tuir;
- se l’immobile è
locato e il reddito derivante dalla locazione non è soggetto
a imposizione nello Stato estero, il canone di locazione percepito
deve essere dichiarato in Italia ridotto del 15% a titolo di deduzione
forfetaria (articolo 37, comma 4-bis, Tuir).
- se l’immobile è
locato e il reddito derivante dalla locazione è soggetto
a imposizione nello Stato estero, va indicato l’ammontare
dichiarato in detto Stato, senza alcuna deduzione di spesa. Anche
in questo caso spetta il credito per le imposte pagate all’estero
(articolo 165 del Tuir), ma non spetta la deduzione forfetaria del
15% così come previsto dall’articolo 37, comma 4-bis
del Dpr n. 917/86; 2)
Leggi Dre Lombardia protocollo 12115 del 15 febbraio
2011.
Questi redditi, essendo qualificati "redditi diversi" vanno dichiarati nel
quadro RL, dello stesso periodo di imposta di quello estero, o in caso di
difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta che scade
nel corso di quello italiano, nel seguente modo:
- Nel rigo RL12 del modello Unico PF 2014, indicare in colonna 2 i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, riportando l’ammontare
netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2013 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione,
per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiarato a condizione
che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
- Per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello stato, in forza delle regole ordinarie,
ed anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE, non viene applicato il secondo comma dell’articolo
70 del TUIR (comma 15-ter, dell’articolo 19 del D.L. n. 209 del 2011); pertanto non va compilato la presente colonna.
- Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, secondo i criteri stabiliti
dall’art. 165 del TUIR occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1, ovvero nel quadro CE del FASCICOLO 3,
qualora siano stati prodotti all’estero anche redditi d’impresa.
- Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero,
indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione
di spese;in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
- In colonna 1 indicare i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE e dei fabbricati adibiti
ad abitazione principale.
Tale reddito va riportato nel rigo RN 50 colonne 2 e 3 del Fascicolo I e non deve essere sommato nel rigo RL18.
- Nella colonna 3 devono essere indicati i redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite
all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line.
(Fonte Istruzioni UNICO 2014)
Per evitare la doppia imposizione, le imposte pagate nello Stato estero in cui
è situato l’immobile, possono essere recuperate in Italia, mediante il meccanismo
del credito d’imposta. Tale credito viene riconosciuto solo a condizione che le
imposte estere siano state pagate a titolo definitivo, e che le stesse risultino "irripetibili".
Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via
provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
dall’Italia, le imposte pagate all’estero
a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l’aliquota
prevista dalla convenzione.
Il credito d’imposta deve essere dichiarato nel quadro CR, sezione I, del modello
Unico PF 2014.
COMPILAZIONE QUADRO RW UNICO 2014
Principali novità:
Eliminazione della sezione I e della sezione III dal modello RW
Una delle principali modifiche apportate dalla Legge n. 97/2013 consiste nell’eliminazione, dal quadro RW,
delle comunicazioni previste dalle sezioni I e III.
Per effetto della suddetta modifica, dal 2013 non andranno più monitorati i trasferimenti da, verso e
sull’estero ed i contribuenti dovranno comunicare nel modello Unico le sole attività finanziarie e gli
investimenti esteri.
Si evidenzia che, al fine di individuare l’investimento/attività estera da indicare nel quadro RW di Unico,
non va più fatto riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno, ma alla situazione verificatasi
nel corso dell’anno. Infatti, rispetto alla previgente disciplina, il comma 1 del "nuovo" art. 4 del DL 167/90,
richiede di dichiarare la detenzione di investimenti/attività estere di natura finanziaria, suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed
equiparate residenti "nel periodo d’imposta" (in luogo di "al termine del periodo d’imposta").
Abrogazione della soglia (€ 10.000) al di sotto della quale il modulo RW non andava compilato
La "Legge Europea 2013" ha eliminato la soglia di € 10.000 sotto la quale non veniva richiesta alcuna comunicazione.
Pertanto, l’attività di monitoraggio fiscale riguarda ora tutte le attività o investimenti detenuti all’estero
a prescindere dal relativo ammontare.
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Trattato bilaterale Italia - Francia
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Convenzione Italia - Francia L. 14 dicembre 1994, n.708
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Scadenze!!!
- 20 maggio 2024
Termine ultimo presentazione Déclaration de Revenus cartacea ed eventuale dichiarazione IFI (Imposta sulla Fortuna Immobiliare)
- 23 maggio 2024 Termine ultimo presentazione Déclaration de Revenus telematica ed eventuale dichiarazione IFI (Imposta sulla Fortuna Immobiliare)
- 15 Ottobre
Taxe Foncière
- 15 Dicembre
Taxe d’Habitation
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