PATTO CIVILE DI SOLIDARIETA’
La conclusione di un Patto Civile di Solidarietà (PACS), offre ai partner un certo
numero di diritti in materia d’imposte, donazioni, successioni, prestazioni mutualistiche e contratti di locazione.
Beneficiano delle stesse disposizioni dei coniugi e dei concubini per: - applicazione delle prestazioni
familiari sottoposte a condizione di sostegno, - assegnazione di alloggio sociale, - assegni
legati al "RMI" (revenue minimum d’insertion), - assegni legati al mantenimento degli adulti con Handicap.
RAFFORZAMENTO DEL REGIME MATRIMONIALE DEI PACS -
Il PACS può essere concluso con scrittura privata o con atto notarile e quindi registrato al Tribunale dipendente del
Comune di residenza della coppia.
L’insieme delle formalità relative alla conclusione dei PACS sono iscritte in un registro unico custodito nella
Cancelleria del Tribunale che ha ricevuto l’atto.
La conclusione di un PACS oltre che alla sua eventuale dissoluzione, è menzionata nei rispettivi atti di nascita della
coppia con l’indicazione dell’identità del partner.
Il PACS prende effetto tra le parti dopo la registrazione ed è impugnabile per l’eventuale rivalsa di terzi dal giorno
in cui, le formalità per la pubblicazione, sono state assolte.
L’obbligo di vita in comune della coppia, di aiuto materiale e di assistenza tra gli stessi, è consacrato dal codice civile.
La solidarietà reciproca tra i partner non si applica nel caso in cui uno dei due sia manifestamente indebitato.
In materia patrimoniale, la separazione diventa la regola e la "comunione" l’eccezione.
Per quanto riguarda l’abitazione comune, viene messo in atto un diritto temporaneo di godimento di un anno, a profitto del
partner rimasto in vita.
Chi può stipulare un PACS - Due persone maggiorenni, indipendentemente dal loro sesso, che desiderano
organizzare la loro vita comune, possono firmare un PACS. Tuttavia, non è possibile stipulare tale contratto nei seguenti
casi:
- genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zia e nipote, suoceri e genero o nuora;
- due persone di cui uno è già sposato;
- due persone di cui uno ha già concluso un patto civile di solidarietà;
- maggiorenni sotto tutela;
- i minori.
Contratto di PACS - Si redige una dichiarazione congiunta e si uniscono i seguenti documenti:
- un documento d’identità;
- la copia integrale o l’estratto dell’atto di nascita oppure un atto notorio;
- un attestato sull’onore che certifichi che non esiste tra i partner un legame di parentela che proibisca
la conclusione di tale contratto;
- un certificato del tribunale del luogo di nascita dei rispettivi contraenti che attesti che non vi è
alcun PACS già concluso;
- un attestato sull’onore confermante che la residenza comune è fissata nell’area di competenza
del tribunale in cui è stata fatta la dichiarazione.
Le persone divorziate o vedove devono fornire in più:
- il libretto di famiglia indicante l’unione sciolta, o la copia integrale, o l’estratto dell’atto di matrimonio
sciolto da divorzio;
- l’atto di nascita del coniuge deceduto. I documenti, in due copie originali, devono essere presentati presso
la Cancelleria del Tribunale dove i partners hanno posto la loro residenza comune, accompagnato da quelli esposti sopra.
A cosa serve il patto - Il patto determina le modalità di aiuto reciproco morale e materiale tra i due partner.
Gli stessi sono solidali a riguardo dei debiti conclusi da uno di loro per le necessità della vita corrente e le spese
dell’alloggio comune.
RESCISSIONE DI UN PACS
Di comune accordo - Se i partners desiderano porre fine al contratto, devono presentare una dichiarazione scritta
congiunta presso la Cancelleria del Tribunale nel quale uno degli stessi ha la propria residenza. Il contratto non produce più
effetto da quando la menzione è iscritta a margine dell’atto iniziale.
A richiesta di uno dei partner - Il partner richiedente, deve notificare all’altro la propria decisione ed indirizzare
una copia della notifica alla Cancelleria del Tribunale che ha ricevuto il Patto, per iscrivere l’annotazione a margine dell’atto iniziale.
Con il matrimonio di uno dei partner - Il partner appena coniugato deve notificare all’altro la propria decisione,
indirizzare una copia della notifica ed una copia dell’atto di nascita menzionante il matrimonio contratto, alla Cancelleria del Tribunale
che ha ricevuto il Patto. La fine del Patto prende effetto dalla data del matrimonio del partner.
Con il decesso di uno dei partner - Una copia dell’atto di morte deve essere indirizzata alla prefettura che ha
ricevuto il patto, per iscriverne la fine a margine del registro.
Le conseguenze inerenti la rottura del PACS sono determinate dai partner. In caso di dissidio saranno dibattute in Tribunale.
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