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Il Divorzio in Francia  

IL DIVORZIO IN FRANCIA

La divisione dei beni comuni - Un divorzio suppone la separazione dei beni. Come si divide? I coniugi sposati sotto il regime di comunione dei beni devono, in occasione del loro divorzio, operare la separazione dei beni acquisiti in comune durante il matrimonio.
La nuova legge li obbliga ad effettuare la divisione entro l’anno.
La divisione del patrimonio comune si svolge in due fasi.

Redazione della lista dei beni - Va redatto uno stato patrimoniale ovvero il resoconto dell’attivo e del passivo, i movimenti dei conti correnti bancari, gli investimenti finanziari ed i beni immobili.
La "liquidazione" è l’operazione contabile che consiste nel fissare e quantificare i diritti di ciascun ex coniuge nella comunione dei beni. Quest’operazione può essere realizzata durante la procedura di divorzio per mezzo di una convenzione notarile tra i coniugi o in occasione della pronuncia del divorzio.

La divisione dei beni -  Viene in seguito l’operazione di divisione dei beni propriamente detta. Gli ex coniugi devono allora poter comprovare tutte le loro spese ed acquisizioni (fatture, contratti, attestazioni, ecc.).
Nel caso uno dei coniugi, cerchi di dissimulare alcuni elementi del patrimonio comune, la scoperta di tale frode, induce il giudice ad attribuire la totalità dei beni dissimulati, poiché si verifica la "dissimulazione dei beni comuni".

I beni propri - I coniugi, in occasione del divorzio, riprendono i propri beni.
Come determinarli? Cos’è un bene proprio?
Sono costituiti dal patrimonio personale di ogni coniuge che ne conserverà la piena proprietà dopo il divorzio.
Nella comunione legale, il regime matrimoniale di base nel quale ricadono i coniugi che si sposano senza scegliere alcuna convenzione matrimoniale, sono considerati come "beni propri" i beni di cui i rispettivi coniugi detenevano la proprietà prima del matrimonio, o di quelli che hanno ricevuto durante il matrimonio per successione, donazione o eredità.

I beni propri in dettaglio - Oltre ai beni citati precedentemente, sono sempre considerati come beni propri:
 - gli abiti o la biancheria ad impiego personale;
 - gli interessi in riparazione di un danno corporale o morale;
 - i crediti e le pensioni inalienabili;
 - i beni a carattere personale ed i diritti esclusivamente attaccati alla persona;
 - gli strumenti di lavoro necessari alla professione di un coniuge.
Cosa vuole dire "bene proprio accessorio" ?
Sono i beni acquisiti a titolo di accessorio di un bene proprio, i valori nuovi e qualsiasi aumento collegato ai valori mobiliari propri. Lo stesso per i crediti e le indennità che verrebbero a sostituire un bene proprio scomparso.
Ad esempio: i coniugi hanno costruito in comune una casa su un terreno che apparteneva ad uno dei coniugi prima del matrimonio. La casa è un bene accessorio del terreno ed il coniuge che ne beneficia dovrà "ricompensare" l’altro, ovvero rimborsare il valore della casa che ha arricchito il suo patrimonio.

La casa coniugale durante la procedura - Durante la procedura deve essere prevista la sorte dalla casa coniugale, spesso nel cuore di numerose difficoltà.
Occorre determinare in quali condizioni può essere attribuita all’uno o all’altro coniuge.

L’attribuzione della casa coniugale - Durante la procedura, il giudice può attribuire il godimento della casa coniugale ad uno dei coniugi precisando se il godimento sarà gratuito o se darà luogo al pagamento di un’indennità d’occupazione.
Il magistrato può anche condividere questo godimento tra i coniugi, quando l’intesa è possibile.
Quando il giudice riporta gli effetti del divorzio alla data della cessazione della coabitazione, l’occupazione della casa coniugale da uno solo dei coniugi, è supposta ad uso gratuito fino all’ordinanza di non conciliazione, eccetto precisazioni contrarie da parte del giudice.
Il fatto che la casa coniugale sia la proprietà comune dei coniugi o quella di uno solo, non ha alcuna incidenza in questa fase della procedura, anche se si trattasse di affitto.

La protezione della casa coniugale - Poiché la casa coniugale è la cornice di vita della famiglia, sono state varate delle norme per proteggerla al massimo, che sia la proprietà di uno dei coniugi, di entrambi o che sia affittata.
Che la casa coniugale sia indivisa, comune o appartenga in proprio ad un coniuge, non può essere venduta senza l’ accordo dell’altro o senza l’autorizzazione del tribunale. Questo è valido per la vendita, ma anche per la donazione, la costituzione d’ipoteca, d’affitto o d’usufrutto. Lo stesso a riguardo dei mobili che arredano la casa coniugale.
La stessa potrà tuttavia essere oggetto di una procedura giudiziale da parte dei creditori di uno o dell’altro coniuge, poiché non è considerata insequestrabile.
Se la casa coniugale è affittata, il contratto di locazione è considerato comune ai due coniugi. Il locatore che desidera dare congedo ai coniugi deve notificarlo a ciascuno di loro e a determinate condizioni (es: vendere o abitare l’immobile entro termini precisi).
Inoltre il congedo dato ad uno solo non vale nei confronti dell’altro, che può restare nei luoghi affittati.
Fino a che il contratto non è denunciato, i coniugi sono solidali nel pagamento degli affitti e delle spese condominiali. Il locatore può chiedere il pagamento integrale ad uno o all’altro, e lasciare colui che ha pagato la totalità, a rivalersi contro l’altro per la riscossione della propria metà.

La casa coniugale dopo la procedura di divorzio - Dopo il divorzio gli ex-coniugi possono essere d’accordo per vendere la casa coniugale o ritirarla uno dei due con il pagamento di una somma di denaro. Questo saldo potrà, se necessario, venire in compensazione o in sostituzione di una prestazione compensativa.
Possono anche decidere che il bene sia mantenuto in comunione tra loro, firmando una convenzione di comunione.
Se sono in disaccordo, toccherà al giudice risolvere la questione della casa coniugale, sia attribuendola ad un di loro a titolo di prestazione compensativa, in usufrutto o in piena proprietà, sia mantenendo l’indivisione per una durata di 5 anni o più, termine estendibile fino alla maggiore età del più giovane dei figli o fino al decesso del coniuge.
Potrà anche attribuire di preferenza la casa coniugale ad uno dei coniugi con l’ausilio del riacquisto da parte dell’altro coniuge.

La casa coniugale a volte un bene proprio - Se la casa coniugale appartiene in proprietà ad uno dei coniugi, il giudice può affittarla al coniuge che esercita, da solo o in comune, l’autorità genitoriale su uno o più dei loro figli quando questi risiedono abitualmente la casa coniugale.
Il giudice fissa la durata dell’affitto e lo può rinnovare fino alla maggiore età del più giovane dei figli.

L’alloggio, un bene affittato - L’affitto può essere attribuito da parte del tribunale, ad uno dei coniugi. Viene generalmente attribuito al coniuge che risiede con i figli.
In alcuni casi viene affidato a colui o colei che ha maggiori difficoltà ad alloggiarsi.
L’attribuzione dell’affitto apre il diritto ad un indennità per il coniuge co-locatario scartato, in considerazione del vantaggio di cui beneficerà l’altro coniuge.

Divorzio, alloggio e professione - Quando un imprenditore individuale (commerciante, artigiano ecc.) esercita la sua attività nella casa coniugale di cui è proprietario, egli può temere che i suoi creditori sequestrino il suo alloggio nel caso d’insolvibilità.
Infatti, in questo caso, il patrimonio privato non è separato dal patrimonio professionale, e l’imprenditore può vedersi sequestrato il suo alloggio, la sua automobile e tutti i beni personali, se non paga i creditori professionali.
La legge Dutreil del 1º agosto 2003 gli permette tuttavia, dal 1º gennaio 2004, di proteggere la sua abitazione principale effettuando una dichiarazione di non sequestrabilità davanti ad un notaio, pubblicandola all’Ufficio delle ipoteche e se necessario:
 - alla RCS se è un commerciante,
 - al repertorio dei lavori se è un artigiano
 - a qualsiasi altra pubblicazione ufficiale adeguata per le altre professioni.
La legge prevede così l’obbligo per un commerciante o un artigiano, sposato sotto il regime della Comunità legale o universale, di portare la prova, in occasione della sua domanda d’immatricolazione al registro del commercio e delle società (RCS) o al repertorio dei lavori, che il suo coniuge è stato informato delle conseguenze sui beni comuni dei debiti contratti a titolo della sua attività indipendente.
Un attestato sull’onore del coniuge permetterà di giustificare il rispetto di quest’obbligo.

A.R.

Trattato bilaterale
Italia - Francia


A.R.

Convenzione Italia - Francia
L. 14 dicembre 1994, n.708



Scadenze!!!
- 20 maggio 2024
Termine ultimo presentazione Déclaration de Revenus cartacea ed eventuale dichiarazione IFI (Imposta sulla Fortuna Immobiliare)

- 23 maggio 2024
Termine ultimo presentazione Déclaration de Revenus telematica ed eventuale dichiarazione IFI (Imposta sulla Fortuna Immobiliare)


- 15 Ottobre
Taxe Foncière
- 15 Dicembre
Taxe d’Habitation